La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 12779 del 21 giugno 2016, ha ribadito il principio secondo il quale la presunzione che prevede che sia i prelevamenti, che i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, devono essere imputati ai ricavi conseguiti, nell’esercizio della propria attività, dal contribuente, qualora questi non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile o l’estraneità alla produzione del reddito, si riferisce soltanto agli imprenditori e non anche agli imprenditori autonomi o ai professionisti intellettuali.
L’Amministrazione finanziaria non deve fondare l’avviso di accertamento esclusivamente sulle risultanze bancarie relative ad un contribuente-professionista, ma deve effettuare una verifica sulla base di ulteriori elementi probatori.
La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso proposto dal contribuente nel caso di specie ed ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame alla luce dei principi in materia.