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9 Luglio 2011

Violazione degli obblighi sulla sicurezza stradale e delle norme sull’autotrasporto di cose per conto terzi: precisazioni riguardo alla sanzione dell’esclusione per un anno dai benefici fiscali.

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Nella Circolare n. 31 del 6 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle sanzioni previste dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 in materia di tutela della sicurezza stradale e di regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi. Si tratta, in particolare, della sanzione dell’esclusione per il periodo di un anno dei benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate è competente all’applicazione della sanzione amministrativa dell’esclusione dai benefici fiscali. I relativi provvedimenti sono emessi dal Direttore Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione sanzionata, ossia quello nella cui circoscrizione si trova il Comune dove il soggetto responsabile della violazione sanzionata ha il domicilio fiscale al momento della constatazione della violazione.

L’Agenzia ha precisato che, nel caso nel quale vengano utilizzati dei benefici fiscali in presenza del provvedimento di esclusione dagli stessi, si apre, poi, il procedimento sanzionatorio nel quale l’amministrazione competente per il singolo beneficio procede ad irrogare la sanzione fiscale prevista per la fruizione indebita del beneficio.

Alla Circolare del 6 luglio, è stato allegato uno schema in base al quale potrà essere predisposto il provvedimento sanzionatorio. Questo dovrà essere integrato, dalla Direzione Regionale, con la corrispondente relata di notifica e con la comunicazione di commissione delle violazioni previste dal Decreto Legge del 2008, nonché con gli altri atti trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai quali emergono le violazioni medesime.

Nel provvedimento sanzionatorio deve essere indicato anche il responsabile del procedimento ed i riferimenti per chiedere informazioni riguardo al provvedimento.

L’Agenzia ha, inoltre, precisato che avverso il provvedimento di applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali per il periodo di un anno è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica. In alternativa, è ammesso, per soli motivi di legittimità, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica.

Un elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatati della sanzione è pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito Internet, nella sezione “Documentazione”, alla voce: “Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali”. In questo elenco sono indicati anche, nel caso in cui il provvedimento sia stato impugnato in via giurisdizionale, i vari gradi del procedimento contenzioso ed i relativi esiti. Se vi è stato l’esercizio del potere di autotutela da parte della struttura che ha emanato l’atto, nell’elenco vengono indicati gli estremi del relativo provvedimento.

L’Agenzia ha ricordato che le informazioni predette rimangono pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal contribuente avverso il provvedimento o fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stato emesso il provvedimento di autotutela.

Ancora, l’Agenzia ha precisato che i benefici fiscali per i quali opera la sanzione dell’esclusione per un anno sono solo quelli relativi all’attività disciplinata dalla normativa che prevede la sanzione medesima, e non anche gli altri benefici destinati alle persone fisiche, come quelli connessi alla “prima casa”.

Inoltre, la sanzione non si estende certamente al punto da escludere l’applicazione dei regimi semplificati, che non rappresentano delle agevolazioni fiscali.

Riguardo, infine, alla decorrenza dell’esclusione dai benefici fiscali, questa opera dal primo gennaio successivo a quello di notifica del provvedimento sanzionatorio. Il contribuente, per il periodo di un anno, non matura il diritto a fruire delle agevolazioni. Quindi, nel periodo interessato dall’esclusione, potrà fruire di benefici maturati precedentemente all’anno nel quale opera l’esclusione, mentre non potrà far valere, nei periodi successivi, i benefici il cui diritto sarebbe maturato nel periodo d’esclusione.   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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