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17 Dicembre 2010

Senza documentazione del rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro non si può beneficiare del credito d’imposta.

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21698 del 22 ottobre 2010, ha respinto il ricorso presentato da un’associazione professionale avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato il provvedimento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva revocato il credito d’imposta detratto in compensazione sulla base della mancata esibizione da parte dell’associazione medesima della documentazione riguardante la normativa della sicurezza sul lavoro.

La Suprema Corte ha affermato in tale sede che le condizioni dell’autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e dell’adempimento degli obblighi ad essa collegati, nonché l’invio di tale autocertificazione al rappresentante per la sicurezza, costituiscono condizioni essenziali, previste dalla normativa (Legge n. 388 del 2000), per poter fruire del credito d’imposta. La presenza di tutte le condizioni previste dalla normativa, inoltre, determina la spettanza del diritto del contribuente al beneficio fiscale, senza che possa dipendere da alcuna attività discrezionale dell’Amministrazione finanziaria. In mancanza di esse, è esclusa automaticamente l’applicazione del beneficio.    

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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