Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 dell’11 marzo 2013, è stato istituito il codice ente identificativo dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), istituito con il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 in sostituzione dell’Isvap.
Con la medesima Risoluzione, è stato istituito un codice tributo per il recupero delle spese di notifica e di procedimento sostenute dall’IVASS, in relazione ai procedimenti sanzionatori.
Le somme riscosse a titolo di sanzioni dall’IVASS vengono versate mediante modello F23 con il codice tributo 741T. Il codice ente che deve essere inserito nel modello è il nuovo codice ente identificativo “NAE”, denominato “IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni”.
Il codice tributo istituito per il recupero delle spese di notifica e di procedimento è, invece, il codice “NAET”, denominato “IVASS – Recupero delle spese di notifica e di procedimento”, che deve essere indicato nel campo 11 “codice tributo” del modello F23.
Inoltre, nella Risoluzione dell’11 marzo 2013, è precisato che devono essere indicati, nel campo 9 “causale”, la causale “PA” e, nel campo “estremi dell’atto o del documento”, gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento. Le somme così riscosse vengono, poi, riversate all’IVASS.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.