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14 Aprile 2012

Imu: istituiti i codici tributo per il versamento della nuovo imposta.

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Con la Risoluzione n. 35 del 12 aprile 2012, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dell’Imposta municipale propria (Imu), introdotta in via sperimentale dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

I codici istituiti sono:

– il codice “3912” per l’Imu sull’abitazione principale e le relative pertinenze, destinata ai Comuni,
– il codice “3913” per l’Imu sui fabbricati rurali ad uso strumentale, destinata ai Comuni,
– il codice “3914” per l’Imu sui terreni, destinata ai Comuni,
– il codice “3915” per l’Imu sui terreni, destinata allo Stato,
– il codice “3916” per l’Imu sulle aree fabbricabili, destinata ai Comuni,
– il codice “3917” per l’Imu sulle aree fabbricabili, destinata allo Stato,
– il codice “3918” per l’Imu sugli altri fabbricati, destinata ai Comuni,
– il codice “3919” per l’Imu sugli altri fabbricati, destinata allo Stato,
– il codice “3923” per gli interessi da accertamento, destinata al Comune,
– il codice “3924” per le sanzioni da accertamento, destinata al Comune.

E’ stato precisato che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta.

Inoltre, i codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.  

Nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune nel quale si trova l’immobile, nello spazio “Ravv.” deve essere barrata la relativa casella se il pagamento effettuato si riferisce al ravvedimento, la casella “Acc.” deve essere barrata se il pagamento si riferisce all’acconto dell’imposta e la casella “Saldo” deve essere barrata se il pagamento si riferisce al saldo.

Qualora il pagamento sia effettuato in unica soluzione sia per l’acconto che per il saldo, devono essere barrate entrambe le suddette caselle.

Inoltre, nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che, nello spazio “Numero immobili”, deve essere indicato il numero degli immobili per i quali è effettuato il versamento dell’imposta, e, nello spazio “anno di riferimento”, deve essere inserito l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento.

Con la Risoluzione del 12 aprile 2012 sono stati, altresì, ricodificati i codici tributo che erano stati istituiti con una Risoluzione del 19 giugno 2002 per il versamento dell’Ici. I “vecchi” codici tributo non potranno più essere utilizzati. Invece, i codici tributo che erano stati istituiti nel 2004 per il versamento degli interessi e delle sanzioni relativi all’Ici rimarranno invariati.

La Risoluzione produrrà i suoi effetti a partire dal 18 aprile 2012.
 

   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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