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9 Luglio 2011

Codice fiscale anche per le reti d’imprese.

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Nella Risoluzione n. 70 del 30 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle reti di imprese.

L’Agenzia ha riconosciuto, infatti, che possa essere attribuito il codice fiscale anche alle reti di imprese.

Si ricorda che la rete di imprese è una figura introdotta con il Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009 e rappresenta una libera aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività nel mercato. A tale figura non corrisponde una soggettività tributaria.

La richiesta del codice fiscale può essere effettuata mediante la presentazione, ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, del modello AA5 “Domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche)”.

Come “data di costituzione”, potrà essere indicata la data di esecuzione dell’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese, posta a carico di coloro che sono stati sottoscrittori originari, e come “denominazione”, potrà essere indicata la locuzione “Rete di imprese”, seguita dalla descrizione identificativa della rete.

Per l’indicazione della natura giuridica, potrà essere utilizzato il codice “59-Rete di imprese”.

Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, quale “sede legale” dovrà essere indicato il luogo che permette meglio di identificare la collocazione della rete.

Come “codice attività”, qualora non sia possibile far corrispondere alla rete un unico codice identificativo, potrà essere indicato il codice relativo alle “attività di altre organizzazioni associative nca”.

Il “rappresentante” sarà l’organo comune della rete di imprese, che sia persona fisica o soggetto diverso da persona fisica.

Infine, al momento della conclusione del contratto di rete, dovrà essere presentato nuovamente il modello AA5 per comunicare l’estinzione della rete di imprese.   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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