NULL
Altre Novità
23 Marzo 2013

Cinque per mille: tutte le regole per l’esercizio finanziario 2013.

Scarica il pdf

Nella Circolare n. 6 del 21 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità ed i termini degli adempimenti necessari per beneficiare dell’istituto del cinque per mille previsto per l’esercizio finanziario 2013.

In particolare, è stata presa in esame la disciplina relativa agli enti del volontariato, per i quali l’Agenzia delle Entrate provvede sia ad acquisire le domande di iscrizione e le dichiarazioni sostitutive, sia ad effettuare i controlli per l’ammissione al beneficio, e la disciplina relativa alle associazioni sportive dilettantistiche, per le quali l’Agenzia delle Entrate riceve soltanto le domande di iscrizione.

Nella Circolare, è stato precisato che le indicazioni relative agli adempimenti che dovranno essere osservati, per beneficiare del cinque per mille, dagli enti della ricerca scientifica e dell’Università, dagli enti della ricerca sanitaria e dagli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, saranno fornite dalle Amministrazioni di competenza.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nella categoria degli enti del volontariato destinatari del cinque per mille:

– le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus;

– gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti ed accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, iscritti nell’Anagrafe delle Onlus in quanto Onlus parziali (ossia limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale);

– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato;

– le organizzazioni non governative iscritte presso il Ministero degli Affari Esteri;

– le cooperative sociali iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative ed i consorzi di cooperative con la base sociale formata interamente dalle medesime cooperative sociali;

– le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;

– le associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro negli stessi settori di attività delle Onlus.

Nella Circolare, è stato ricordato che questi enti devono indicare espressamente, nella domanda di iscrizione, la categoria di appartenenza. Inoltre, le condizioni per l’iscrizione, come l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, devono sussistere sin dal momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, queste, per essere ammesse al cinque per mille, devono essere riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge e devono svolgere una rilevante attività di interesse sociale.

Le domande di iscrizione devono essere trasmesse per via telematica, nel periodo compreso tra il 22 marzo 2013 ed il 7 maggio 2013.

Inoltre, entro il 20 maggio 2013, i rappresentanti legali degli enti che rilevano degli errori nei dati degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate possono chiederne la correzione.

La fase successiva prevede che gli enti del volontariato presentino all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti che permettono di beneficiare del contributo del cinque per mille. Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva all’Ufficio del CONI territorialmente competente.

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e deve essere trasmessa, unitamente alla copia del documento d’identità, con raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio si trova il domicilio fiscale dell’ente. La dichiarazione sostitutiva può essere inviata anche mediante posta elettronica certificata.

Il termine di trasmissione della dichiarazione sostitutiva è il 1° luglio 2013.

Nella Circolare del 21 marzo 2013, è stato, altresì, ricordato che è possibile regolarizzare le domande di iscrizione e le dichiarazioni sostitutive, entro il 30 settembre 2013. Tale possibilità è prevista qualora le domande o le dichiarazioni non siano state regolarmente presentate entro i termini previsti dalla legge o qualora non sia stato allegato alla dichiarazione sostitutiva copia del documento di identità del rappresentante legale.

La regolarizzazione è ammessa esclusivamente qualora, alla data originaria di scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione, si era in possesso di tutti i requisiti per beneficiare del cinque per mille. E’ necessario, inoltre, che si presenti la domanda di iscrizione o la documentazione integrativa entro il termine del 30 settembre e che si versi, mediante modello F24 (senza possibilità di compensazione), una sanzione di 258 Euro.

Altri chiarimenti sono stati forniti riguardo all’adempimento della comunicazione delle coordinate bancarie e postali degli enti del volontariato ai fini dell’accredito delle quote del cinque per mille spettanti e riguardo alla rendicontazione.

L’Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare sul proprio sito Internet, entro il 14 maggio 2013, gli elenchi degli enti che hanno presentato domanda di iscrizione. Entro il 27 maggio 2013, verranno pubblicati gli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche depurati dagli eventuali errori segnalati.

Dopo i necessari controlli, effettuati dall’Agenzia delle Entrate per gli enti del volontariato e dalle amministrazioni competenti per gli altri enti, verranno pubblicati dall’Agenzia gli elenchi degli enti ammessi al contributo e di quelli esclusi.

Infine, verranno pubblicati periodicamente gli elenchi degli enti che si avvalgono della regolarizzazione.

Nella parte conclusiva della Circolare, sono state indicate le disposizioni che regolano l’istituto del cinque per mille e le Circolari e le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate in materia.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto