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14 Gennaio 2012

Atti di ricomposizione fondiaria compiuti da colottizzanti non riuniti in consorzi: puo’ trovare applicazione il regime fiscale agevolato.

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Nella Risoluzione n. 1 del 4 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello relativa al trattamento fiscale degli atti di ricomposizione fondiaria compiuti tra colottizzanti non riuniti in consorzio, posti in essere in attuazione di una convenzione di lottizzazione. In particolare, l’istante aveva richiesto di conoscere se poteva trovare applicazione il regime agevolato previsto dalla Legge n. 10 del 28 gennaio 1977 e dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali), regime previsto per diversi atti, tra i quali le convenzioni di lottizzazione.

Nel caso di specie, le parti lottizzanti si erano obbligate ad effettuare delle cessioni a titolo gratuito, in favore del Comune, di aree da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune e le parti lottizzanti aveva determinato una condizione di squilibrio nella quale soltanto alcuni lottizzanti avevano conseguito un notevole incremento di utilità economica. I trasferimenti effettuati con gli atti di ricomposizione fondiaria avevano proprio lo scopo di riequilibrare la capacità edificatoria di tutti i lottizzanti.

L’Agenzia ha evidenziato che, nel caso di specie, gli atti di ricomposizione fondiaria non avevano intenti speculativi ed erano strettamente connessi con la convenzione di lottizzazione, e ciò a prescindere dalla circostanza che i proprietari dei fondi fossero costituiti in consorzio o meno.

L’Agenzia delle Entrate è giunta, quindi, alla conclusione che se gli atti di redistribuzione, con le caratteristiche predette, sono stati compiuti da coloro che hanno assunto gli obblighi connessi all’attuazione della convenzione di lottizzazione, può trovare applicazione il regime di favore in questione.

Infine, è stato precisato che non assume rilevanza ai fini dell’applicabilità del regime fiscale agevolato la circostanza che la convenzione di lottizzazione, e gli atti di ricomposizione fondiaria attuativi della convenzione medesima, siano frutto di un’iniziativa privata o di un’iniziativa pubblica.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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